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Decreto Legislativo 31 marzo 1948 n° 242.

Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l’istituzione del Consorzio per la Zona Industriale di Apuania (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1948 n. 86)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Sulla proposta del Ministro per l’industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti:

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1 

L’art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, è modificato come segue:

“È istituito un Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l’incremento, il completamento ed il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l’esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l’impianto e l’esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di svolgere ogni altra attività che possa essere utile per l’interesse della zona industriale”.

Art. 2 

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro della zona industriale, sono necessarie per la costruzione ed esercizio di stabilimenti industriali, per le istituzioni di protezione sociale, e in generale per le opere di pubblica utilizzazione.

Il Consorzio può chiedere l’espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili, e dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che alla data in cui entrerà in vigore il presente decreto siano da oltre tre mesi non utilizzate o rimaste inattive nonché dei fabbricati ed impianti industriali oggi esistenti che, successivamente alla data predetta, rimangano inutilizzati o inattivi per oltre sei mesi, per causa imputabile al proprietario o all’imprenditore.

L’espropriazione è chiesta dal Consorzio previa deliberazione del Consiglio del Consorzio.

Sono esclusi dall’espropriazione i beni appartenenti al Demanio dello Stato.

Art. 3

Nella stima degli stabilimenti da espropriare si procederà secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

I terreni stimati al valore venale che essi hanno al tempo dell’espropriazione, astrazione fatta dalla loro destinazione e senza tenere conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite e progettate nella città di Massa, Carrara e Montignoso e in particolare della creazione della zona industriale.

Il muro di cinta, gli edifici ad uso di abitazione ed ufficio e i fabbricati ad uso industriale e le relative pertinenze sono stimati per il valore di ricostruzione, secondo il prezzo corrente di mercato al tempo della domanda di espropriazione.

Dal valore così determinato è detratto il costo delle riparazioni da eseguire per rimettere gli immobili nello stato in cui si trovavano prima delle distruzioni causate dagli eventi bellici.

All’importo determinato secondo le disposizioni dei due commi precedenti è applicato un coefficiente di svalutazione variabile tra il 50 ed il 75 per cento, secondo il maggiore o minore grado d’utilizzazione di cui il complesso da espropriare è suscettibile.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni né il locante, né il locatario hanno diritto di indennità.

Art. 4

Il presidente del Consorzio pubblica l’elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa Depositi Prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l’eseguito deposito pronuncia espropriazione, autorizzando l’occupazione di essi.

Per quanto non previsto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5

Gli art. 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, e l’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sono abrogati.

Le disposizioni degli art. 2 e 4 del presente decreto si osservano anche per le espropriazioni per le quali il Consorzio abbia fatto istanza ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, e alle occupazioni previste nel secondo comma dello stesso art. 8.

Le occupazioni possono essere completate anche oltre i termini indicati nel citato articolo del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, salva l’osservanza della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilità.

Art. 6

L’agevolazione tributaria disposta con l’art. 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, ha effetto fino al 31 luglio 1956.

Ferma la disposizione del secondo comma dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, per gli stabilimenti attualmente stabiliti nella zona, che siano ampliati o trasformati entro il 31 dicembre 1956, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l’imposta di ricchezza mobile.

Art. 7

Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti previsti dall’art. 8 del regio decreto-legge 24 luglio 1938. N. 1266, sostituito dall’art. unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, sono stabilite nella misura fissa di L. 100 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Le normali imposte di registro e di trascrizione sono ridotte a metà a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1951 per il primo trasferimento di stabilimenti siti nel perimetro della zona industriale, sempreché concorrano le seguenti condizioni:

Che detti stabilimenti siano inattivi da almeno due anni e tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all’atto, comprovata dal certificato del competente Ufficio tecnico erariale;

Che gli acquirenti s’impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento ed a mantenerli in attività per almeno tre anni da quella di riattivazione.

Se alcuna delle condizioni di cui al n. 2 non venga osservata, l’amministrazione finanziaria ha diritto di percepire le imposte nella misura normale ed una soprattassa pari alle imposte stesse.

Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1951 per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale si applica l’imposta di registro nella misura fissa di L. 100.

Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori di registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici immobiliari stessi e agli uffici del registro.

Art. 8

Fino al 31 dicembre 1951 è esente dall’imposta generale sull’entrata l’acquisto:

Dei materiali impiegati per la costruzione, l’ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale, effettuato dal proprietario degli stabilimenti stessi o dall’appaltatore, nel caso che i lavori siano eseguiti in appalto,

Dei macchinari destinati all’installazione permanente negli stabilimenti predetti, effettuata dalle persone di cui al n. 1.

Art. 9

La spesa di lire milioni prevista nell’art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è elevata a lire centocinquanta milioni.

La maggior somma di lire cinquanta milioni, sarà iscritta nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio 1948-49.

L’esecuzione delle spese e dei lavori indicati nel primo comma dell’art. 10 predetto ha luogo sul programma predisposto dal consorzio e approvato dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell’industria e del commercio.

Art. 10

L’art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“Alle spese di funzionamento degli uffici del consorzio si provvede mediante:

Un contributo annuo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale sulla base dell’imposta camerale accertata o accertabile;

Un contributo a carico degli enti consorziati, sulla base dell’importo dei contributi ad essi dovuti.

Le aliquote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l’industria ed il commercio, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Consiglio del consorzio.

L’accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio.

Entro trenta giorni dalla sua notifica è ammesso ricorso al Ministro per l’industria ed il commercio.

Se non sia stato fatto ricorso o se il ricorso è stato respinto, il contributo è riscosso con la procedura e privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L’ingiunzione è emessa dal presidente del consorzio”.

Art. 11

L’articolo 10 del regio decreto – legge 24 luglio 1938, n° 1266, richiamato in vigore con l’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n° 372, è modificato come segue: “l’Energia elettrica occorrente negli stabilimenti della zona industriale è fornita dalle Ferrovie dello Stato fino a una potenza di 24.000 Kw. Il massimo predetto sarà aumentato a 28.000 Kw entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, e a 32.000 Kw entro l’anno successivo a tale data. L’obbligo delle Ferrovie dello Stato cessa il 31 dicembre 1956.”

Art.12

L’agevolazione ferroviaria prevista dall’articolo 11 del regio decreto – legge 24 luglio 1938, n° 1266, richiamato in vigore con l’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n° 372, ha effetto fino al 31 dicembre 1956. Tuttavia, per le spedizioni percorrenti fino a 260 km, la distanza tassabile normale è diminuita della metà, e per quelle percorrenti oltre i 260 km, di 130 km.

Art. 13

Le disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n° 211, non si applicano alla costruzione e all’attuazione di nuovi stabilimenti industriali nella zona apuana, alla costruzione, alla riattivazione, alla trasformazione e all’ampliamento degli stabilimenti della zona stessa.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi – Tremelloni – Scelba – Grassi – Einaudi – Pella – Del Vecchio – Tupini – Corbellini

Visto il Guardasigilli: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, add’ 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n° 19, foglio n° 69 – Ventura

 

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