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Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947 n° 372.

Istituzione del Consorzio per la Zona Industriale Apuana

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1947, n° 120).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 343, relativo lla Zona Industriale di Massa-Carrara (Apuania);

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 231;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio, 1946, n. 10;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo, 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l’industria e il commercio di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti.

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

È istituito il Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Esso ha lo scopo di stimolare le iniziative per il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l’esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l’impianto e l’esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione di lavoro, e quant’altro possa essere utile per l’interesse della zona industriale.

Art. 2

Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla Provincia di Massa-Carrara, dalla Camera di Commercio industria e agricoltura di Massa-Carrara, e possono ad esso aderire altri enti pubblici.

Art. 3

Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

Dal presidente del Consorzio;

Di tre cittadini nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara ed uno da quello di Montignoso, tra persone di sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

Di due rappresentanti per ciascuno degli enti di cui all’art. 2 esclusi i Comuni;

Di due rappresentanti degli industriali e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell’Ufficio provinciale industria e commercio di Massa-Carrara, l’ingegnere capo dell’Ufficio del Genio civile di Massa-Carrara, un rappresentante del Ministero dei Trasporti, ed uno del Ministero delle Finanze e del Tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Art. 4

Il Consiglio redigerà lo statuto del Consorzio, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l’industria ed il commercio.

Art. 5

Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro per l’industria ed il commercio, su una terna di nomi designati dal Consiglio del consorzio. Egli ha la rappresentanza del Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

Art. 6 

Il Consiglio del Consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di tre membri che collabora col presidente.

Art. 7 

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell’Industria e del Commercio. I bilanci sono approvati con decreto del ministro per l’industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e il tesoro, e per l’interno.

Agli uffici del Consorzio possono essere distaccati funzionari dello Stato o di enti pubblici territoriali locali; le retribuzioni di questi ultimi saranno rimborsate dal Consorzio.

Art. 8 

È attribuita al Consorzio la potestà di chiedere l’espropriazione di edifici e di fondi compresi nel perimetro della zona da destinare a stabilimenti industriali, a opere di protezione sociale e a pubbliche utilizzazioni. L’espropriazione è chiesta dal presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio: si applicano gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24/07/1938, n. 1266, restando attribuito al Consorzio il potere di cui al secondo comma di detto articolo 3.

Il Consorzio completerà la procedura di esproprio dei terreni già occupati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Possono altresì essere espropriati i fabbricati industriali e le aree inedificate, la cui destinazione a scopi industriali sia per qualsiasi motivo cessata.

Sono esclusi dall’espropriazione i beni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 9 

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo dello Stato che approva lo Statuto, il Consorzio compilerà il piano urbanistico della zona industriale.

Tale piano sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l’industria e commercio.

Il piano particolareggiato dovrà essere eseguito senza interruzioni entro i cinque anni successivi all’approvazione del piano di massima.

Art. 10

È autorizzata per l’esecuzione delle opere e dei lavori necessari per le sistemazioni stradali e per i servizi generali della zona la spesa di £ 100.000.000.

Il Ministro per le finanze e il tesoro provvederà con propri decreti all’iscrizione della detta somma nello stato di previsione della spesa del Ministro dei lavori pubblici in ragione di £ 50.000.000, per ciascuno degli esercizi 1946-47, 1947-48.

Art. 11

Alle spese di funzionamento il Consorzio provvede con contributi a carico degli enti consorziati, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con i Ministri per l’interno e per l’industria e il commercio.

Art. 12

L’agevolazione tributaria di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 24/07/1938, n. 1266, è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Alle imprese che abbiano attivato o riattivato stabilimenti tecnicamente organizzati entro il 31 dicembre 1951, è concessa l’agevolazione tributaria di cui all’art. 6 del regio decreto-legge 24/07/1938, n. 1266.

Le agevolazioni tributarie previste dal regio decreto-legge 2/02/1939, n. 112 e dalla legge 23/03/1940, n. 231, sono prorogate sino al 31 dicembre 1951 e il termine di cui al secondo comma dell’articolo unico del regio decreto-legge 2/02/1939, n. 112, è prolungato a 10 anni.

Art. 13

Sono richiamate in vigore le agevolazioni ferroviarie di cui agli art. 10 e 11 del regio decreto-legge 24/07/1938, n. 1266, abrogate con il decreto legislativo luogotenenziale 20/01/1946, n. 10, fino al 31 dicembre 1951.

Art. 14 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi – Morandi – Scelba – Gullo

Visto il Guardasigilli: Gullo
Registrato alla Corte dei Conti, addì 24/05/1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 130 – Frasca

 

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