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Legge 21 luglio 1950 n° 818.

Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1950, n°234) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana si intendo estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n°242, decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione non deve tenersi calcolo di qualsiasi incremento di valore che sia direttamente connesso con la costruzione e progettazione di opere pubbliche eseguite nei territori dei Comuni indicati all’articolo 1.

Art. 4

Il termine di due anni previsto dall’articolo 7, secondo comma, n° 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n° 242, è determinato in mesi sei anteriori all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

I Comuni di cui all’articolo 1 fanno parte del Consorzio per la zona apuana. Ciascuno dei Comuni stessi nomina un rappresentante nel Consiglio del Consorzio.

Art. 6

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio modificherà il proprio statuto per adeguarlo alle disposizioni della presente legge. Le modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria e il commercio.

Art. 7

Non sono applicabili ai Comuni predetti le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n° 242, e quelle dell’articolo 9 del del decreto legislativo 3 aprile 1947 n° 372.

La presente legge munita del sigillo dello stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 21 luglio 1950

EINAUDI

De Gassperi – Scelba – Pella – Aldisio – Piccioni – Togni – Vanoni – D’ Aragona

Visto il Guardasigilli: Piccioni

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