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Legge 28 marzo 1968 n° 435.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n° 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n° 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n° 372, e successive modificazioni, sono sostituite dai seguenti:

“Articolo 1 – E’ istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l’incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l’esecuzione delle opere pubbliche per l’impianto e l’esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l’esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione di terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi.

Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio può inoltre direttamente chiedere l’espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali nonché all’attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l’apprestamento dei servizi.

Articolo 2 – Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla Provincia di Massa Carrara, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonché dai comuni indicati nell’articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n° 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell’assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonché enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi. I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali qualora non l’abbiano già fatto mediante l’adozione di un piano regolatore generale.

Articolo 3 – Il consorzio è retto da un’assemblea composta:

dal presidente del consorzio;

da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura e effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell’amministrazione provinciale di Massa Carrara;

da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del consorzio;

da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Fanno parte di diritto dell’assemblea del consorzio il direttore dell’ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l’ingegnere capo dell’ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall’Istituto nazionale di urbanistica. I componenti dell’assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Articolo 4 – L’assemblea redigerà lo statuto del consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato.

Articolo 6 – L’assemblea del consorzio elegge nel suo seno un consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo presiede.”

Art. 2

Il termine di cinque anni, di cui all’ultimo comma dell’articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n° 372, è elevato a sette anni.

Art. 3

Il primo comma dell’articolo due del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1948, n° 242, è sostituito dal seguente:

“Sono dichiarati di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:

per l’esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;

per l’apprestamento di servizi e di infrastrutture;

per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale”.

La presente legge munita del sigillo dello stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

Moro – Andreotti – Taviani – Reale – Preti – Colombo – Pieraccini – Mancini – Scalfaro

Visto il guardasigilli: REALE

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