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Legge 5/10/1991, n° 317 (art. 36 commi 4° e 5°).

Art. 36, comma 4°

“I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici “.

“Spetta alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzio”. (*)

Art. 36, comma 5°

“I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4° promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, insfrastrutture per I’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale”.

(*) periodo aggiunto dall’art. 11. comma 3° del DL. 25 giugno 1995 n° 244 convertito nella legge 341/1995

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