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Legge regionale 7/05/1985 n° 59, integrata e modificata dalla Legge regionale 14/06/1989 N° 39.

integrata e modificata dalla Legge regionale 14/06/1989 n° 39 disciplina del Consorzio per la Zona Industriale Apuana (testo coordinato)

ART. 1

Il Consorzio per la Zona Industriale Apuana, istituito con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato. del 3.4.1947 no 372 e successive modificazioni, nel suo assetto, è disciplinato dalla presente legge, conformemente al disposto dell’art. 65 del D.P.R. 24.7.1977, n° 616.

ART. 2

Il Consorzio è costituito dai Comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca Lunigiana, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Camaiore, Forte dei Marmi, Bagnone, Licciana Nardi, Casola in Lunigiana, dalla Provincia di Massa Carrara, dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Massa Carrara.

Al Consorzio possono aderire: la Regione Toscana, altri Enti Locali, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito ed Imprese di diritto privato, secondo le norme stabilite dallo Statuto del Consorzio, qualora tali soggetti operino nella stessa area e per le stesse finalità del Consorzio.

ART. 3

Sono organi del Consorzio:

L’Assemblea;

Il Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Collegio dei Revisori.

ART. 4

L’Assemblea del Consorzio è composta da:

3 membri nominati dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

3 membri nominati dal Comune di Massa, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

3 membri nominati dal Comune di Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

1membro nominato da ciascuno degli altri Comuni facenti parte del Consorzio;

2 membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Massa Carrara;

3 membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative;

2 membri nominati dalle Associazioni Artigiane più rappresentative a livello nazionale;

1 membro nominato dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa Carrara;

1 membro nominato dall’Associazione Piccole Imprese (A.P.I.) della Provincia di Massa Carrara;

1 membro nominato in rappresentanza del Movimento della Cooperazione.

L’Assemblea è composta inoltre dai rappresentanti dei soggetti aderenti al Consorzio ai sensi del secondo comma dell’art. 2 . Tali rappresentanti sono nominati nel modo seguente:

3 membri dalla Regione Toscana, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

1 membro ciascuno dagli Enti Locali aderenti al Consorzio;

2 membri dagli Enti Pubblici Economici d’intesa tra loro;

2 membri dagli Istituti di Credito d’intesa tra loro;

4 membri in rappresentanza delle Imprese di diritto privato, nominati dalle relative Associazioni di categoria, scelti tra dirigenti e responsabili delle Imprese aderenti al Consorzio.

L’Assemblea può insediarsi una volta nominati almeno i due terzi dei componenti. In tal caso l’Assemblea viene successivamente integrata allorché pervengano i successivi provvedimenti di nomina.

allorché pervengano i successivi provvedimenti di nomina.

L’Assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

ART. 5

L’Assemblea elegge nel suo seno, con le modalità stabilite dallo Statuto, il Presidente del Consorzio.

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio, esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto.

Il Presidente del Consorzio dura in carica quanto l’Assemblea che lo ha eletto e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funziona sono esercitate dal Vice Presidente eletto dall’Assemblea, con le modalità previste dallo Statuto, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, da n0 10 membri eletti dall’Assemblea, dei quali almeno un membro in rappresentanza del Comune di Massa ed almeno un membro in rappresentanza del Comune di Carrara.

Nei caso di adesione al Consorzio della Regione Toscana, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è elevato di due unità, per garantire la presenza di almeno due rappresentanti della Regione stessa.

Nel caso di adesione al Consorzio di Istituti di Credito e/o di Imprese

di diritto privato, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è elevato in ciascuna ipotesi di due unità per garantire la presenza rispettivamente di due rappresentanti degli Istituti di Credito e di due rappresentanti delle Imprese di diritto privato.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni e comunque continua a svolgere le sue funzioni fino all’elezione del nuovo Consiglio.

Lo Statuto del Consorzio determina le modalità di sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione che eventualmente si rendessero necessarie nel corso del quinquennio.

ART. 7

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi ed integrato da due supplenti nominati dal Consiglio Regionale, tra esperti in materia giuridico, amministrativa e finanziaria, con voto limitato.

Il Collegio rimane in carica per cinque anni e continua a svolgere le funzioni sino alla nomina del nuovo Collegio.

Al Collegio dei Revisori compete il compito di vigilare sull’attività svolta dal Consorzio, per assicurarne l’economicità, l’efficienza e la produttività. A tal fine il Collegio, in particolare, verifica:

Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri atti contabili più rilevanti del Consorzio per darne il preventivo parere all’Assemblea.

I risultati conseguiti e le eventuali difformità rispetto agli obbiettivi prefissati nel programma di attività di cui al secondo comma del successivo art.12.

Il rapporto tra gli interventi realizzati e gli strumenti e le risorse finanziarie impiegate.

Per i fini di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori ha facoltà di acquisire d’ufficio la necessaria documentazione.

Il Collegio trasmette al Presidente del Consorzio, ai legali rappresentanti dei- soggetti consorziati ed alla Giunta Regionale, una relazione trimestrale sull’attività svolta e sull’esito della stessa.

ART. 8

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, L’Assemblea approva lo Statuto del Consorzio.

Lo Statuto prevede, tra l’altro:

Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi;

Le norme relative all’ordinamento del personale;

Le norme in materia di contabilità e di amministrazione del patrimonio;

Le modalità per consentire ai soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2 di aderire al Consorzio e di recedere dallo stesso.

Spetta comunque all’Assemblea, deliberare la partecipazione del Consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l’attività svolta dal Consorzio.

Lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo assunto a seguito di pubblico concorso bandito dal Consorzio e del personale eventualmente assunto a tempo determinato è regolato dalle normative contrattuali del comparto disciplinato dall’art. 5 della legge 29 marzo 1983, no 93 ed individuato dall’art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n° 68..

ART. 9

Lo Statuto del Consorzio e le eventuali modificazioni, il regolamento del personale e la pianta organica, il bilancio preventivo, il programma di attività, il conto consuntivo e la partecipazione del Consorzio a Imprese pubbliche e private, approvate dall’Assemblea, sono inviati alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale trasmette entro 10 giorni dal ricevimento, gli atti suddetti al Consiglio per l’approvazione.

Gli atti di cui al precedente comma si intendono approvati se il Consiglio Regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non ne pronunci l’annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuti l’approvazione per vizi di merito. Nello stesso termine, il Consiglio Regionale può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e in tal caso il nuovo termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni.

Il controllo sugli altri atti del Consorzio è esercitato dalla Giunta Regionale.

Tali atti si intendono approvati se, nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, la Giunta non ne pronunci l’annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuti l’approvazione per vizi di merito.

Nello stesso termine la Giunta può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ed in tal caso il nuovo termine di 20 giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni.

ART. 10

Per quanto riguarda il territorio di competenza del Consorzio Zona Industriale Apuana resta ferma la delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alle espropriazione per pubblica utilità disposte con la L.R. l3.o8.1984, n050.

Nell’esercizio delle proprie competenze il Consorzio propone ai Comuni gli eventuali provvedimenti espropriativi.

ART. 11

Le funzioni in materia urbanistica già esercitate dal Consorzio Zona Industriale Apuana sono demandate ai Comuni interessati, ciascuno per la parte compresa nel rispettivo ambito territoriale.

Le varianti, agli strumenti urbanistici che interessano il territorio del Consorzio sono adottate dai Comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Assemblea del Consorzio.

Il parere si intende reso in senso favorevole se non è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio, la Regione stabilisce, in relazione ai territori dei Comuni di Massa e di Carrara, particolari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 31 Dicembre 1984, n0 74.

ART. 12

Il Consorzio provvede alle proprie spese con:

I contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio;

I corrispettivi versati da enti pubblici e soggetti privati, per l’esecuzione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e concessione di aree e, in generale, per servizi resi dal Consorzio;

I contributi annui a carico di ogni Impresa operante nel perimetro della Zona Industriale Apuana.

Per la determinazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente comma, l’Assemblea predispone ogni tre anni un programma di attività del Consorzio e, in base alle previsioni in esso contenute, un piano che determina, con riferimento al triennio, le quote contributive a carico dei soggetti aderenti al Consorzio.

Il programma d’attività ed il piano di ripartizione dei contributi sono trasmessi ai soggetti consorziati i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, comunicano al Presidente del Consorzio le proprie osservazioni e la propria disponibilità ad assumere l’impegno finanziario proposto.

L’Assemblea modifica il programma di attività ed il piano di ripartizione dei contributi in base alle eventuali osservazioni formulate dai soggetti aderenti al Consorzio ed alle eventuali loro dichiarazioni di assunzione di un impegno finanziario diverso da quello proposto.

In base alle previsioni del piano di ripartizione triennale, l’Assemblea determina con proprio atto l’entità dei contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio.

I contributi sono riscossi con la procedura ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli altri Enti Pubblici.

L’ingiunzione è emessa dal Presidente del Consorzio.

L’entità dei corrispettivi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, è determinata con atto dell’Assemblea del Consorzio.

L’entità dei contributi annui di cui alla precedente lettera è determinato con atto dell’Assemblea del Consorzio.

ART. 13

Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il Consorzio Zona Industriale Apuana che non contrastano con la presente legge.

ART. 14

Entro 90 giorni dalla data d’entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale nomina i membri del Collegio dei Revisori, di cui all’art. 7.

Gli altri organi del Consorzio saranno rinnovati, secondo le norme della presente legge, successivamente alle prime elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali e Provinciali. A tal fine, i soggetti consorziati di cui all’art. 2 nominano i propri rappresentanti nell’Assemblea consortile entro 90 giorni dalla data di tali elezioni amministrative.

Fino al rinnovo di cui al precedente comma, l’Assemblea, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio attualmente in carica continuano a svolgere le loro funzioni.

Dall’entrata in vigore della presente legge possono comunque aderire al Consorzio, su loro richiesta, la Regione Toscana, nonché gli Istituti di Credito e le Imprese di diritto privato, che operano nella stessa area e per le stesse finalità del Consorzio.

Fino all’approvazione dello Statuto del Consorzio ai sensi dell’art. 8, l’Assemblea consortile delibera su tali richieste di adesione entro 90 giorni dalla loro presentazione e le approva con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di adesione al Consorzio ai sensi del precedente comma, la Regione Toscana, gli Istituti di Credito e le Imprese di diritto privato, nominano i propri rappresentanti nell’Assemblea nel numero previsto al secondo comma dell’art. 4 e l’Assemblea integra la composizione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art.6 della presente legge.

ART. 15

In caso di adesione della Regione Toscana al Consorzio, nel corso del 1989 ai sensi dell’art. 14, quarto comma, i conseguenti oneri di spesa sono determinati, in conformità al precedente art.12, della legge di bilancio ai sensi dell’art. 21, terzo comma, della Legge Regionale 6 Maggio 1977, n0 28.

In caso di adesione della Regione Toscana al Consorzio negli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

MASSA, LUGLIO 1989

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